Italian court dismisses appeal as generic and fails to substantiate claims regarding prison regime extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground was deemed generic and merely assertive rather than substantiated. The appellant argued the trial court failed to verify the detainee's ability to maintain criminal contacts by blindly copying a ministerial decree. The court rejected this, noting it had already verified the detainee's high-level integration into the criminal organization based on the decree's content.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a prison regime extension order must be specific and fact-based; generic assertions that the lower court merely copied a ministerial decree without independent verification are insufficient to overcome the presumption of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPULLA PIETRO nato a MISTRETTA il 03/06/1952 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente, Pietre) Rampulla, deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e addirittura platealmente smentiti dagli atti prodotti dalla difesa che ipotizza che non siano stati neppure letti dal giudicante - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; letta la memoria depositata in data 22 maggio 2023; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza (cosa nostra) nella quale risulta inserito a massimi livelli (tanto da essere denominato "l'artificiere" del sodalizio, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così