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Ordinanza — n. 26467/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26467/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNAZZO EMANUELE nato a LAMEZIA TERME il 10/05/1981 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Emanuele Iannazzo ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico, articolato, motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità delle condotte, il profitto ottenuto, la prossimità temporale dei fatti e l'identità del /ocus commissi delicti, come emerge dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sarebbero state del tutto neglette; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico, articolato, motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità delle condotte, il profitto ottenuto, la prossimità temporale dei fatti e l'identità del /ocus commissi delicti, come emerge dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sarebbero state del tutto neglette; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

Parole chiave

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reato continuato continuazione dell'esecuzione reiterazione di reati penali concorso ideale proroga della carcerazione principio della continuità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Emanuele Iannazzo ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNAZZO EMANUELE nato a LAMEZIA TERME il 10/05/1981 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Emanuele Iannazzo ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico, articolato, motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità delle condotte, il profitto ottenuto, la prossimità temporale dei fatti e l'identità del /ocus commissi delicti, come emerge dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sarebbero state del tutto neglette; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando (p. 3 e 4), in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia la eterogeneità dei fatti, la distanza temporale tra gli stessi, l'estemporaneità delle rispettive deliberazioni criminose, a dimostrazione dell'inesistenza di un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; considerato che - a fronte di tale congrua e logica motivazione - la difesa si è limitata a invocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, riproponendo le argomentazioni, interamente versate in fatti, contenute nell'originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della