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Ordinanza — n. 26463/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26463/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIRLEY LIMA DOS SANTOS nato il 21/08/1980 avverso l'ordinanza del 03/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Rilevato che Lima Dos Santos Shirley ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa ad ottenere la sospensione della pena pecuniaria in relazione alla sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Monza in data 15/09/2020; rilevato che - come correttamente rilevato dal giudice di merito - nel caso di specie era stata sospesa espressamente esclusivamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria, senza alcuna possibilità di equivoco e nell'evidente rispetto dell'art. 163 cod. pen. ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26463/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 163 cod. pen. ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila;

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa multe non pagate differimento dell'esecuzione della pena pagamento dell'ammenda commutazione della pena pecuniaria remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIRLEY LIMA DOS SANTOS nato il 21/08/1980 avverso l'ordinanza del 03/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Lima Dos Santos Shirley ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa ad ottenere la sospensione della pena pecuniaria in relazione alla sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Monza in data 15/09/2020; rilevato che - come correttamente rilevato dal giudice di merito - nel caso di specie era stata sospesa espressamente esclusivamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria, senza alcuna possibilità di equivoco e nell'evidente rispetto dell'art. 163 cod. pen. ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I,ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi