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Ordinanza — n. 26456/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuity and residence obligation fungibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuity and the non-fungibility of the residence obligation. The appellant argued that uniform jurisprudence required finding a single criminal plan despite the seven-month gap between offenses, but the Court affirmed that temporal distance negates such a presumption. Furthermore, the Court rejected the claim that the residence obligation was fungible with the sentence, noting the lack of arbitrary restrictions beyond standard evening curfews.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 657 cod. proc. pen.: The recognition of criminal continuity requires a rigorous verification of a single underlying criminal resolution, which is negated by significant temporal gaps between offenses; additionally, a residence obligation is not fungible with the executed sentence unless accompanied by arbitrary restrictions comparable to home arrest.

Parole chiave

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criminal continuity single criminal plan temporal distance residence obligation fungibility of measures home arrest comparison inadmissible appeal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Fabio Manduca ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 657 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Fabio Manduca ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 657 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Cass. Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Cass. Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Cass. Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
Cass. Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAN DUCA FABIO nato a NAPOLI il 08/06/1980 avverso l'ordinanza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Fabio Manduca ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e la fungibilità, a titolo di presofferto, dell'obbligo di dimora imposto con provvedimento del Tribunale di Milano in data 15 gennaio 2021; rilevato che con il primo motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte e l'identità del modus operandi; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, in particolare, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale (di sette mesi), a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); rilevato, quanto al secondo motivo, che la decisione di rigetto si è posta nel solco del principio affermato in sede di legittimità secondo cui «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari» (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908) e che, nel caso che ci occupa, il Tribunale ha osservato - con motivazione non manifestamente illogica e non avversata dal ricorso - come l'obbligo accessorio di permanenza domiciliare per la maggior parte della giornata non è stato applicato al ricorrente e che non può reputarsi né arbitrario, né di estensione tale da rendere la misura equiparabile a auella degli arresti domiciliari l'imposizione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00, trattandosi di un lasso temporale non eccedente l'arco di tempo che di solito è trascorso nella propria dimora , consentendo lo svolgimento di una normale vita professionale e di relazione; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor