Ordinanza — n. 26455/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASQUALETTI PAOLO nato a ROMA il 06/08/1967 ANASTASI GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/11/1965 avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Paolo Pasqualetti e Giuseppe AnastaXi ricorrono avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa ad ottenere la dichiarazione della estinzione ex art. 172 cod. pen. della confisca disposta con sentenza dello stesso Tribunale di Milano in data 12.11.2009, irrevocabile il 7.1.2010; rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con il quali non si confronta; rilevato, invero, che i ricorrenti reiterano in questa sede la tesi della natura "per equivalente" della confisca in oggetto, la cui natura "diretta" è, invece, stata affermata nei giudici di merito con statuizione divenuta cosa giudicata e, a fronte di tanto, trattandosi di confisca non avente natura sanzionatoria, è stato correttamente ritenuto ultroneo verificare l'applicazione analogica dell'art. 172 cod. pen.; ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 172 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 172 cod. pen. della confisca disposta con sentenza dello stesso Tribunale di Milano in data 12.11.2009, irrevocabile il 7.1.2010; rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con il quali non si confronta; rilevato, invero, che i ricorrenti reiterano in questa sede la tesi della natura "per equivalente" della confisca in oggetto, la cui natura "diretta" è, invece, stata affermata nei giudici di merito con statuizione divenuta cosa giudicata e, a fronte di tanto, trattandosi di confisca non avente natura sanzionatoria, è stato correttamente ritenuto ultroneo verificare l'applicazione analogica dell'art. 172 cod. pen.; ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila;
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASQUALETTI PAOLO nato a ROMA il 06/08/1967 ANASTASI GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/11/1965 avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Paolo Pasqualetti e Giuseppe AnastaXi ricorrono avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa ad ottenere la dichiarazione della estinzione ex art. 172 cod. pen. della confisca disposta con sentenza dello stesso Tribunale di Milano in data 12.11.2009, irrevocabile il 7.1.2010; rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con il quali non si confronta; rilevato, invero, che i ricorrenti reiterano in questa sede la tesi della natura "per equivalente" della confisca in oggetto, la cui natura "diretta" è, invece, stata affermata nei giudici di merito con statuizione divenuta cosa giudicata e, a fronte di tanto, trattandosi di confisca non avente natura sanzionatoria, è stato correttamente ritenuto ultroneo verificare l'applicazione analogica dell'art. 172 cod. pen.; ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 18