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Ordinanza — n. 26452/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of current social danger evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the probation order for three years. The lower court found the appellant dangerous based on past drug trafficking, escape attempts, and lack of employment, noting no evidence of reduced risk. The court ruled that judges may rely on past crimes to assess current danger and that the appellant's arguments failed to logically refute the original assessment.

Regesto Legislator

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Art. 133, 202, 203 cod. pen.; The court may rely on past crimes to assess current social danger, and arguments failing to logically refute the original assessment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation order social danger past crimes inadmissible appeal judicial discretion prova del rischio persecuzione prognosi di pericolosità pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 202 cod. pen.
Art. 203 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo
pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI AGATINO nato a CATANIA il 17/06/1984 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Torrisi Agatino ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha disposto l'applicazione nei suoi riguardi della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni; letta la memoria depositata il 22 maggio 2023 con la quale, nel ribadire e meglio articolare le censure oggetto del ricorso, si chiede la trattazione dello stesso in Sezione Prima; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha desunto l'attualità della pericolosità del condannato dal grave reato per il quale egli è stato condannato (traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere, rapina, evasione), dall'ulteriore condotta di evasione nel 2017, dalla reiterata violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione, dalla identificazione in più occasioni con soggetti pregiudicati, dalla scarsa collaborazione al percorso trattamentale segnalata nella relazione dell'Uepe, dall'assenza di una stabile attività lavorativa; ritenuto che il complessivo giudizio dato dal Tribunale specializzato appare, dunque, fondato su una valutazione completa e senza fratture logiche delle ragioni che lo hanno condotto a concludere, in modo persuasivo, per la persistenza, all'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, non essendosi registrata alcuna concreta situazione da cui possa argomentarsi che quella dimostrata al momento della commissione dei reati compiuti e poi emersa all'atto della condanna irrevocabile emessa nei suoi confronti sia scemata; ritenuto che giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui per disporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi circa la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati, sicché, per una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270289); rilevato, infine, che il fatto che gli indici addotti dal ricorrente a suo favore siano stati ritenuti, in modo non illogico, inadeguati dal Tribunale appartiene al dispiegamento della sfera di discrezionalità insito nello specifico giudizio di merito che, essendo stato giustificato da motivazione congrua e logica, non può essere ammissibilmente censurato in questa sede; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle