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Ordinanza — n. 26451/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BUE LEOLUCA nato a CORLEONE il 29/05/1979 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; /1 Considerato che Leoluca Lo Bue ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 16 dicembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 Ord. pen. in relazione ai periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di Palermo; rilevato che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; /1 Considerato che Leoluca Lo Bue ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 16 dicembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 Ord. pen. in relazione ai periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di Palermo; rilevato che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali riesame del decreto espulsione impugnazione della cancellazione esame della domanda d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BUE LEOLUCA nato a CORLEONE il 29/05/1979 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; /1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Leoluca Lo Bue ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 16 dicembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 Ord. pen. in relazione ai periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di Palermo; rilevato che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord.

Pen. e che, invece, il ricorrente riproduce i medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata; ritenuto che, in ogni caso, il ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedinnentali, estranee al sindacato di legittimità; rilevato, in particolare, che il giudice specializzato ha specificamente esaminato tutte le deduzioni formulate e ha, altresì, dato adeguata risposta alla lamentata grave violazione dell'umanità del trattamento, tenendo conto dei principi affermati con le sentenze della Corte Costituzionale n. 186 del 2018 e n. 97 del 2020, rimarcando per un verso che il detenuto fosse stato sempre allocato in camera detentiva di dimensioni comprese tra 4,22 mq e 8,44 mq , per altro verso, che non vi fosse in atti la documentazione sanitaria cui si faceva riferimento nel reclamo, affermazione solo verbalmente contrastata nel ricorso, ma non documentata; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così