Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and specific lack of argumentation regarding sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Giuseppa Altieri inadmissible, ruling the complaint regarding sentencing reduction was manifestly unfounded. Altieri argued for a violation of Article 62-bis of the Penal Code, but the Court found her arguments specific and lacking in necessary detail. Consequently, the appeal was rejected, and Altieri was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal alleging a violation of Article 62-bis of the Penal Code is inadmissible if the complaint is specific and fails to provide the requisite motivation regarding the elements considered by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Giuseppa Altieri ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e ridotto la pena a quella di tre mesi di arresto e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen.; ritenuta la doglianza manifestamente infondata siccome aspecifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, la personalità negativa dell'imputato, del quale sono stati richiamati i gravi precedenti per furto aggravato, cessione di stupefacenti, violazione delle misure di prevenzione ed evasione; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci