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Ordinanza — n. 26441/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26441/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEBDI NABIL nato il 25/11/1975 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; _ Rilevato che Nabil Zebdi aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità nei suoi riguardi per il delitto di tentato omicidio ai danni di Ayman Fathy Ahmed Galhoum e della condanna alla pena tre anni e due mesi di reclusione; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 29 maggio 2023, a firma dello stesso imputato, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26441/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro tacita revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEBDI NABIL nato il 25/11/1975 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; _

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nabil Zebdi aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità nei suoi riguardi per il delitto di tentato omicidio ai danni di Ayman Fathy Ahmed Galhoum e della condanna alla pena tre anni e due mesi di reclusione; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 29 maggio 2023, a firma dello stesso imputato, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi