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Ordinanza — n. 26440/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FU RONG nato il 05/05/1976 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Fu Rong ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Giudice di pace di Padova lo ha condannato alla pena di quindicimila euro di multa per due ipotesi di violazione dell'art. 14, comma 5- ter d.lgs. n. 286 del 1998 e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, parametrato in misura superiore al minimo edittale senza l'indicazione del percorso logico-giuridico che ha portato il giudice del rinvio a detta parametrazione; ritenuta che il motivo è manifestamente infondato perché prospetta una censura in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.

Parole chiave

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circostanza attenuante furto di minore entità stato di bisogno risarcimento alle vittime di reati infrazione privilegiata cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FU RONG nato il 05/05/1976 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Fu Rong ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Giudice di pace di Padova lo ha condannato alla pena di quindicimila euro di multa per due ipotesi di violazione dell'art. 14, comma 5- ter d.lgs. n. 286 del 1998 e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, parametrato in misura superiore al minimo edittale senza l'indicazione del percorso logico-giuridico che ha portato il giudice del rinvio a detta parametrazione; ritenuta che il motivo è manifestamente infondato perché prospetta una censura in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato che nel caso che ci occupa la pena è stata parametrata nel minimo edittale, con un aumento congruo ex art. 81 cpv. cod. pen.; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;L n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così