Ordinanza — n. 26437/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACA] ANTON nato il 21/08/1981 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Anton Pacaj ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico motivo, «che non è convincente l'argomento con cui la Corte ha confermato la condanna escludendo che l'imputato abbia agito in buona fede», ossia nella convinzione che la vigenza dell'espulsione fosse venuta meno; rilevato che il ricorso oblitera il principio secondo cui «In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora il predetto faccia rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato nei dieci anni dal giorno in cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha ricevuto attuazione, si configura il delitto previsto dall'art. 13, comma 13-bis di detto decreto, che non resta escluso in ragione del ripristino dell'esecuzione della pena, ma concorre con essa » (Sez. 1, n. 9921 del 13(02/2020, Zotaj Klodian, Rv. 278504), né «resta escluso in ragione dell'essere stata l'espulsione materialmente eseguita dopo l'avvenuta espiazione della pena stessa, non perdendo per ciò solo il relativo decreto validità ed efficacia» (Sez. 1, n. 23705 del' 18/06/2020, Aliaj Ilir, Rv. 279929); rilevato che il giudice di appello, ponendosi nel solco di tale giurisprudenza, ha altresì escluso - con motivazione non manifestamente illogica - rilevato che l'imputato avesse agito in buona fede, reputandosi autorizzato nel 2016 all'ingresso in virtù di un documento riferentesi ad un precedente provvedimento di espulsione, risalente al 2013; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16, commi 5 e 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora il predetto faccia rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato nei dieci anni dal giorno in cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha ricevuto attuazione, si configura il delitto previsto dall'art. 13, comma 13-bis di detto decreto, che non resta escluso in ragione del ripristino dell'esecuzione della pena, ma concorre con essa » (Sez. 1, n. 9921 del 13(02/2020, Zotaj Klodian, Rv. 278504), né «resta escluso in ragione dell'essere stata l'espulsione materialmente eseguita dopo l'avvenuta espiazione della pena stessa, non perdendo per ciò solo il relativo decreto validità ed efficacia» (Sez. 1, n. 23705 del' 18/06/2020, Aliaj Ilir, Rv. 279929); rilevato che il giudice di appello, ponendosi nel solco di tale giurisprudenza, ha altresì escluso - con motivazione non manifestamente illogica - rilevato che l'imputato avesse agito in buona fede, reputandosi autorizzato nel 2016 all'ingresso in virtù di un documento riferentesi ad un precedente provvedimento di espulsione, risalente al 2013; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACA] ANTON nato il 21/08/1981 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Anton Pacaj ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico motivo, «che non è convincente l'argomento con cui la Corte ha confermato la condanna escludendo che l'imputato abbia agito in buona fede», ossia nella convinzione che la vigenza dell'espulsione fosse venuta meno; rilevato che il ricorso oblitera il principio secondo cui «In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora il predetto faccia rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato nei dieci anni dal giorno in cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha ricevuto attuazione, si configura il delitto previsto dall'art. 13, comma 13-bis di detto decreto, che non resta escluso in ragione del ripristino dell'esecuzione della pena, ma concorre con essa » (Sez. 1, n. 9921 del 13(02/2020, Zotaj Klodian, Rv. 278504), né «resta escluso in ragione dell'essere stata l'espulsione materialmente eseguita dopo l'avvenuta espiazione della pena stessa, non perdendo per ciò solo il relativo decreto validità ed efficacia» (Sez. 1, n. 23705 del' 18/06/2020, Aliaj Ilir, Rv. 279929); rilevato che il giudice di appello, ponendosi nel solco di tale giurisprudenza, ha altresì escluso - con motivazione non manifestamente illogica - rilevato che l'imputato avesse agito in buona fede, reputandosi autorizzato nel 2016 all'ingresso in virtù di un documento riferentesi ad un precedente provvedimento di espulsione, risalente al 2013; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d