Ordinanza — n. 26430/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI ROSA nato a FIUMEFREDDO DI SICILIA il 15/01/1968 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo ed il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Rosa Musumeci, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha fondato la motivazione sul rigetto sulla gravità del fatto specificamente descritta nella sentenza e sulla lesione del bene protetto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha fondato la motivazione sul rigetto sulla gravità del fatto specificamente descritta nella sentenza e sulla lesione del bene protetto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI ROSA nato a FIUMEFREDDO DI SICILIA il 15/01/1968 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo ed il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Rosa Musumeci, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha fondato la motivazione sul rigetto sulla gravità del fatto specificamente descritta nella sentenza e sulla lesione del bene protetto.
Il rigetto si fonda, dunque, sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: la motivazione è, pertanto, corretta in diritto ed immune da vizi logici. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Cfr. nello stesso senso Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647: in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto. Inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i