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Ordinanza — n. 26428/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26428/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE GIUSEPPE PAOLO nato a ERICE il 22/02/1973 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso del difensore di Gigante Giuseppe Paolo, con cui si deducono i vizi di violazione dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 e della motivazione sulla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019 Ud., Ahmetovic Angelo, Rv. 276716 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non indica specificamente la sussistenza del vizio della motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni penali misure sostitutive della carcerazione modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE GIUSEPPE PAOLO nato a ERICE il 22/02/1973 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso del difensore di Gigante Giuseppe Paolo, con cui si deducono i vizi di violazione dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 e della motivazione sulla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019 Ud., Ahmetovic Angelo, Rv. 276716 - 01).

Il motivo non indica specificamente la sussistenza del vizio della motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 20