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Ordinanza — n. 26425/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26425/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo del ricorso nell'interesse di Luigi Gugliara si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione sul proscioglimento; con il secondo l'omessa sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26425/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Salvatore Contraffatto - che deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; inoltre, riproduce argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi correttamente dalla Corte territoriale. Manca una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata ed il motivo offre solo una alternativa lettura delle fonti probatorie che è estranea al sindacato dl legittimità; non sono stati dedotti specifici travisamenti delle prove valorizzate dai giudici di merito.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione disdetta in periodo di prova rinuncia a pretese di salario esame delle censure formali censura formulata in modo carente annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Con il primo motivo del ricorso nell'interesse di Luigi Gugliara si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTRAFATTO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 16/04/1991 GUGLIARA LUIGI nato a RIVOLI il 27/07/1968 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Con il primo motivo del ricorso nell'interesse di Luigi Gugliara si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione sul proscioglimento; con il secondo l'omessa sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. 1.2.

Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Salvatore Contraffatto - che deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; inoltre, riproduce argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi correttamente dalla Corte territoriale. Manca una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata ed il motivo offre solo una alternativa lettura delle fonti probatorie che è estranea al sindacato dl legittimità; non sono stati dedotti specifici travisamenti delle prove valorizzate dai giudici di merito.

Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in sede di legittimità perché volto a contestare solo la congruità della pena; la determinazione della pena è sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci