Italian Supreme Court dismisses appeal claiming non-punishability due to minor offense, ruling it inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Kokomani Dritan inadmissible for violating legal requirements regarding the cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for a specific reading of the facts to exclude criminal liability, but the Court found this merely an alternative interpretation without substantive critique of the lower court's reasoning. The decision affirmed that the lower court correctly distinguished between the lack of offensiveness and the minor nature of the offense, rejecting the claim that a full assessment of all evaluation elements was required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The cause of non-punishability for particular minor offense requires assessing the minor nature of the injury using general criteria, but does not necessitate examining all evaluation elements if relevant ones are indicated; the concept of non-punishability due to minor offense is distinct from the lack of offensiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOKOMANI DRITAN nato il 02/02/1977 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; L'unico motivo di ricorso con cui Kokomani Dritran - con condanna confermata in appello alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 459,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Il ricorso prospetta solo una lettura alternativa del fatto senza un confronto reale con le ragioni del rigetto. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).
Va poi rilevato che la Corte territoriale, nel ritenere che il fatto sia di lieve entità e che il ricorrente abbia agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, con un evento dannoso di speciale tenuità, ha in concreto ritenuto il fatto offensivo, altrimenti non avrebbe potuto riconoscere l'applicazione degli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 62, n. 4, cod. pen. Come affermato da Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754, in motivazione, «La natura esigua del danno (o del pericolo) concorre a rendere non punibile un fatto che è comunque offensivo, sicché essa non può essere confusa con le ipotesi di "speciale (o particolare) tenuità" o di "lieve entità" del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività.
Si tratta di concetti non sovrapponibili che collocano la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella angusta area schiacciata tra la totale inoffensività della condotta e il reato attenuato dalla speciale o particolare tenuità del fatto o dalla sua lieve entità. Non è perciò sufficiente una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi ...». Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così