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Ordinanza — n. 26422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARONE ARGENTINA nato a PAGANI il 30/10/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; • Con l'unico motivo di ricorso il difensore di Argentina Varone deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla pena finale inflitta. Il motivo è inammissibile per genericità e per la mancanza del requisito della specificità estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha esplicitamente risposto ai motivi di appello ed ha argomentato il trattamento sanzionatorio in base agli elementi ex art 133 cod. pen. quali la gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto, e la personalità dell'imputata, valutata per i precedenti penali (cfr. pagg. 6-8 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è inammissibile per genericità e per la mancanza del requisito della specificità estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha esplicitamente risposto ai motivi di appello ed ha argomentato il trattamento sanzionatorio in base agli elementi ex art 133 cod. pen. quali la gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto, e la personalità dell'imputata, valutata per i precedenti penali (cfr. pagg. 6-8 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva sanzione internazionale sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art 133 cod. pen
Il motivo è inammissibile per genericità e per la mancanza del requisito della specificità estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha esplicitamente risposto ai motivi di appello ed ha argomentato il trattamento sanzionatorio in base agli elementi ex art 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARONE ARGENTINA nato a PAGANI il 30/10/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; • Con l'unico motivo di ricorso il difensore di Argentina Varone deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla pena finale inflitta. Il motivo è inammissibile per genericità e per la mancanza del requisito della specificità estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha esplicitamente risposto ai motivi di appello ed ha argomentato il trattamento sanzionatorio in base agli elementi ex art 133 cod. pen. quali la gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto, e la personalità dell'imputata, valutata per i precedenti penali (cfr. pagg. 6-8 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 202