Ordinanza — n. 26421/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIAZZA ANNA RITA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/04/1999 PIAZZA ROSA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/04/1999 PIAZZA SAVERIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/04/1999 avverso la sentenza del 19/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Saverio Piazza, Rosa Piazza e Anna Rita Piazza ha proposto tre distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deducendo la «violazione e falsa applicazione degli artt. 444, comma 2 e 129 cpp e mancanza ed illogicità della motivazione».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26421/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deducendo la «violazione e falsa applicazione degli artt. 444, comma 2 e 129 cpp e mancanza ed illogicità della motivazione».
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIAZZA ANNA RITA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/04/1999 PIAZZA ROSA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/04/1999 PIAZZA SAVERIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/04/1999 avverso la sentenza del 19/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Saverio Piazza, Rosa Piazza e Anna Rita Piazza ha proposto tre distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deducendo la «violazione e falsa applicazione degli artt. 444, comma 2 e 129 cpp e mancanza ed illogicità della motivazione».
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile