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Ordinanza — n. 26419/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26419/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALAH MASSAOUDI (CUI 050H6YM) nato il 20/01/1994 EL YAZIDI MOURAD (CUI 06EMCAS) nato il 24/05/2001 avverso la sentenza del 03/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOdato aygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; I difensori di Salah Messaoudi e El Yazidi Mourad hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Como deducendo il vizio della motivazione e, genericamente il primo, il vizio di violazione di legge.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26419/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Como deducendo il vizio della motivazione e, genericamente il primo, il vizio di violazione di legge.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnabilità di decisioni incidentali contenzioso dell'assicurazione invalidità cognizione del ricorso per cassazione domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALAH MASSAOUDI (CUI 050H6YM) nato il 20/01/1994 EL YAZIDI MOURAD (CUI 06EMCAS) nato il 24/05/2001 avverso la sentenza del 03/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOdato aygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; I difensori di Salah Messaoudi e El Yazidi Mourad hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Como deducendo il vizio della motivazione e, genericamente il primo, il vizio di violazione di legge.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Del tutto generiche sono le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 april