Ordinanza — n. 26417/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAGNANIELLO GIANLUCA nato a SCAFATI il 16/07/1991 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Gragnaniello è manifestamente infondato; si deduce la mancanza di motivazione sull'an della responsabilità mentre non erano stati dedotti motivi di appello sulla responsabilità. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26417/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non effettua alcuna specifica critica della motivazione della sentenza impugnata: la Corte di appello ha ritenuto insussistenti elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo insufficiente la sola incensuratezza del ricorrente al tempo della commissione del reato, stante l'esplicito divieto legislativo (cfr. pag. 3 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAGNANIELLO GIANLUCA nato a SCAFATI il 16/07/1991 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Gragnaniello è manifestamente infondato; si deduce la mancanza di motivazione sull'an della responsabilità mentre non erano stati dedotti motivi di appello sulla responsabilità. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Il motivo non effettua alcuna specifica critica della motivazione della sentenza impugnata: la Corte di appello ha ritenuto insussistenti elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo insufficiente la sola incensuratezza del ricorrente al tempo della commissione del reato, stante l'esplicito divieto legislativo (cfr. pag. 3 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile