Ordinanza — n. 26416/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 28/11/1979 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna inflitta all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 5 giugno 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Iacovelli per il reato di lesioni di cui al capo c); ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A) ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e B), ex art. 337 cod. pen., ferme le circostanze attenuanti generiche già concesse equivalenti alla contestata recidiva, in 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10.600,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 26416/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione; ha dedotto, con due motivi, i vizi di violazione di legge e della motivazione contestando l'entità della pena base inflitta, perché prossima al massimo edittale, senza motivazione. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 28/11/1979 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna inflitta all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 5 giugno 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Iacovelli per il reato di lesioni di cui al capo c); ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A) ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e B), ex art. 337 cod. pen., ferme le circostanze attenuanti generiche già concesse equivalenti alla contestata recidiva, in 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10.600,00 di multa.
Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione; ha dedotto, con due motivi, i vizi di violazione di legge e della motivazione contestando l'entità della pena base inflitta, perché prossima al massimo edittale, senza motivazione. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
La motivazione sulla pena base più elevata è esplicita e si fonda sul quantitativo di hashísh rilevante e sul numero di dosi ricavabili (cfr. pag. 5 della sentenza di appello); con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è anche privo del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 a