Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26416/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26416/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 28/11/1979 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna inflitta all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 5 giugno 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Iacovelli per il reato di lesioni di cui al capo c); ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A) ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e B), ex art. 337 cod. pen., ferme le circostanze attenuanti generiche già concesse equivalenti alla contestata recidiva, in 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10.600,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 26416/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione; ha dedotto, con due motivi, i vizi di violazione di legge e della motivazione contestando l'entità della pena base inflitta, perché prossima al massimo edittale, senza motivazione. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato grave di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina pena massima precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
309 del 1990, e B), ex art. 337 cod. pen., ferme le circostanze attenuanti generiche già concesse equivalenti alla contestata recidiva, in 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10.600,00 di multa.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 28/11/1979 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna inflitta all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 5 giugno 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Iacovelli per il reato di lesioni di cui al capo c); ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A) ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e B), ex art. 337 cod. pen., ferme le circostanze attenuanti generiche già concesse equivalenti alla contestata recidiva, in 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10.600,00 di multa.

Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione; ha dedotto, con due motivi, i vizi di violazione di legge e della motivazione contestando l'entità della pena base inflitta, perché prossima al massimo edittale, senza motivazione. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

La motivazione sulla pena base più elevata è esplicita e si fonda sul quantitativo di hashísh rilevante e sul numero di dosi ricavabili (cfr. pag. 5 della sentenza di appello); con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è anche privo del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 a