Ordinanza — n. 26415/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIMENO ANIELLO nato a POMPEI il 28/01/1981 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av‘94(o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Aniello Solimeno è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26415/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIMENO ANIELLO nato a POMPEI il 28/01/1981 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av‘94(o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Aniello Solimeno è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Per Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore «per accettazione» del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile