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Ordinanza — n. 26414/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26414/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALI EDUART nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 14/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Bali Eduart ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia deducendo il vizio della motivazione sulla pena base del reato di cui al capo 64. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge: secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26414/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni penali controllo della commisurazione della pena istanza di revisione penale sanzione sostitutiva pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALI EDUART nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 14/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Bali Eduart ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia deducendo il vizio della motivazione sulla pena base del reato di cui al capo 64. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge: secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2