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Ordinanza — n. 26413/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26413/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GAETANO SANTO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/04/1958 avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Santo De Gaetano ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. L'appello è stato trasmesso alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza non appellabile. L'impugnazione è inammissibile perché proposta da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26413/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda condono delle spese procedurali modifica della sentenza sanzione sostitutiva motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GAETANO SANTO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/04/1958 avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Santo De Gaetano ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. L'appello è stato trasmesso alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza non appellabile. L'impugnazione è inammissibile perché proposta da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione.

La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 20