Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26412/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26412/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MADANI KHALID nato il 11/10/1980 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso il difensore di El Madani Khalid deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. sulla valutazione della prova e l'insufficiente ed illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quale vizio di violazione di legge - non trattandosi di norma sanzionata da nullità, inutilizzabilità o decadenza - ed il vizio della motivazione che sussiste solo per le motivazioni mancanti - non insufficienti - o manifestamente illogiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26412/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa traffico qualificato di stupefacenti valutazione della credibilità procedura di ricusazione esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 192 cod. proc. pen
309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MADANI KHALID nato il 11/10/1980 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso il difensore di El Madani Khalid deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. sulla valutazione della prova e l'insufficiente ed illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quale vizio di violazione di legge - non trattandosi di norma sanzionata da nullità, inutilizzabilità o decadenza - ed il vizio della motivazione che sussiste solo per le motivazioni mancanti - non insufficienti - o manifestamente illogiche.

Quanto all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo del comma 1, il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il motivo prospetta una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; non sono stati dedotti specifici travisamenti delle prove. La Corte di appello ha rigettato la richiesta difensiva mediante la valutazione complessiva degli elementi di prova emersi: in base alle modalità dell'attività di cessione, ai quantitativi, alla durata nel tempo, ad un certo grado di professionalità nel compimento dell'attività illecita (cfr. pag. 11 e 12 della sentenza di appello).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 a