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Ordinanza — n. 26411/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26411/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 05/08/1996 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av/f/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso nell'interesse di Guglielmo Russo si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26411/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena indennità maggiorata proporzionalità della pena riscossione di pene pecuniarie aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 05/08/1996 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av/f/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso nell'interesse di Guglielmo Russo si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile