Ordinanza — n. 26410/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANYANE MUSA nato il 10/03/1994 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; I motivi del ricorso nell'interesse di Sanyane Musa, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, relativi all'art. 131-bis cod. proc. pen. sono inammissibili ex artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di questione non dedotta con l'appello (cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione) e non rilevabile di ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26410/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANYANE MUSA nato il 10/03/1994 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; I motivi del ricorso nell'interesse di Sanyane Musa, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, relativi all'art. 131-bis cod. proc. pen. sono inammissibili ex artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di questione non dedotta con l'appello (cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione) e non rilevabile di ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.