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Ordinanza — n. 26409/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Shaby Albert inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's finding of recidivism violated the law and lacked proper reasoning. The court rejected this claim because the appellant failed to provide specific arguments addressing the cited judicial precedents and the assessment of dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal against a decision confirming recidivism is inadmissible if the appellant fails to provide specific extrinsic arguments confronting the cited precedents and the court's reasoning on dangerousness.

Parole chiave

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recidivism inadmissible appeal specificity requirement judicial precedents dangerousness assessment Court of Cassazione procedural defect reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABI ALBERT nato il 21/01/1985 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; L'unico motivo di ricorso - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna di riforma della sentenza di primo grado, con applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - con cui il difensore di Shaby Albert deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondato. La sussistenza della recidiva è stata ritenuta correttamente in diritto e con motivazione immune da vizi logici in base ai reiterati precedenti penali, anche specifici, ed al giudizio di pericolosità. Con tal motivazione cui il ricorso non si confronta ed è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023