Ordinanza — n. 26404/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIRI TAYSON nato a PESCARA il 18/01/1998 avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARAdato avyfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso nell'interesse di Neziri Tyson, avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione sulla congruità della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione sulla congruità della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIRI TAYSON nato a PESCARA il 18/01/1998 avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARAdato avyfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso nell'interesse di Neziri Tyson, avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione sulla congruità della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2