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Ordinanza — n. 26403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILANO LUCIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/03/2000 PERROTTI FRANCA nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/02/1975 avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, i difensori di Lucia Milano e Franca Perrotti deducono il vizio della motivazione sulla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, i difensori di Lucia Milano e Franca Perrotti deducono il vizio della motivazione sulla determinazione della pena.

Parole chiave

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motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILANO LUCIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/03/2000 PERROTTI FRANCA nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/02/1975 avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, i difensori di Lucia Milano e Franca Perrotti deducono il vizio della motivazione sulla determinazione della pena.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile