Ordinanza — n. 26402/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIRE' PAOLO nato a TORINO il 05/07/1981 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Scirè Paolo - nei cui confronti la Corte di appello ha confermato la condanna per i reati ex artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - con cui si deduce il vizio di violazione di legge sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile per carenza di interesse. Le circostanze attenuanti generiche sono state già applicate nella massima estensione (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Ivrea). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26402/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIRE' PAOLO nato a TORINO il 05/07/1981 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Scirè Paolo - nei cui confronti la Corte di appello ha confermato la condanna per i reati ex artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - con cui si deduce il vizio di violazione di legge sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile per carenza di interesse. Le circostanze attenuanti generiche sono state già applicate nella massima estensione (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Ivrea). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.