Ordinanza — n. 26401/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO BIRIYE nato a LIBREVILLE( GABON) il 02/05/1991 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con l'unico motivo il difensore di Bongo Biriye deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il motivo è manifestamente infondato: consta di poche righe, del tutto prive del confronto con la motivazione della sentenza impugnata che è corretta in diritto ed immune da vizi logici, poiché fondata sulla valutazione della personalità dell'imputato, elemento ex art. 133 cod. pen., in base alle modalità della condotta, al casellario giudiziale ed ai precedenti dattiloscopici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO BIRIYE nato a LIBREVILLE( GABON) il 02/05/1991 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con l'unico motivo il difensore di Bongo Biriye deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il motivo è manifestamente infondato: consta di poche righe, del tutto prive del confronto con la motivazione della sentenza impugnata che è corretta in diritto ed immune da vizi logici, poiché fondata sulla valutazione della personalità dell'imputato, elemento ex art. 133 cod. pen., in base alle modalità della condotta, al casellario giudiziale ed ai precedenti dattiloscopici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.