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Ordinanza — n. 26398/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26398/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICHINO GENNARO nato a NAPOLI il 22/02/1971 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica:

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Con l'unico motivo del ricorso nell'interesse di Gennaro Persichino si contesta il vizio della motivazione sulla ritenuta penale responsabilità: tale motivo, però, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non è specifico, in quanto si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICHINO GENNARO nato a NAPOLI il 22/02/1971 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICHINO GENNARO nato a NAPOLI il 22/02/1971 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Con l'unico motivo del ricorso nell'interesse di Gennaro Persichino si contesta il vizio della motivazione sulla ritenuta penale responsabilità: tale motivo, però, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non è specifico, in quanto si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2