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Ordinanza — n. 26397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO DOMENICO nato a POLICORO il 23/12/1989 MARINO PIETRANTONIO nato a MATERA il 15/08/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; S. ., Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera del 2/5/2019, ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi B), D) ed E) e, rideterminata la pena rispettivamente in anni cinque e mesi quattro di reclusione e in anni cinque e mesi tre di reclusione, ha confermato nel resto la condanna di MARINO DOMENICO e MARINO PIERANTONIO in relazione ai reati di tentato omicidio di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. e di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974 (il secondo per il solo Marino Pierantonio);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ., Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera del 2/5/2019, ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi B), D) ed E) e, rideterminata la pena rispettivamente in anni cinque e mesi quattro di reclusione e in anni cinque e mesi tre di reclusione, ha confermato nel resto la condanna di MARINO DOMENICO e MARINO PIERANTONIO in relazione ai reati di tentato omicidio di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. e di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974 (il secondo per il solo Marino Pierantonio);

Parole chiave

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eccesso di legittima difesa difesa obbligatoria difesa penale omissione di soccorso diritto a un difensore abbandono per lesioni personali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO DOMENICO nato a POLICORO il 23/12/1989 MARINO PIETRANTONIO nato a MATERA il 15/08/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; S. ., Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera del 2/5/2019, ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi B), D) ed E) e, rideterminata la pena rispettivamente in anni cinque e mesi quattro di reclusione e in anni cinque e mesi tre di reclusione, ha confermato nel resto la condanna di MARINO DOMENICO e MARINO PIERANTONIO in relazione ai reati di tentato omicidio di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. e di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974 (il secondo per il solo Marino Pierantonio);

Rilevato che con il comune atto di ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, anche putativa, ovvero dell'eccesso colposo di legittima difesa; Rilevato che in data 8/2/2023 è pervenuta una memoria con la quale l'avv. Dardes insiste per ammissibilità del ricorso e chiede la trasmissione dello stesso alla sezione competente; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui sentenza si fonde e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento allo svolgimento dei fatti e al comportamento tenuto dagli imputati, che hanno accettato la situazione di pericolo contrapponendosi volontariamente al loro contendente con atteggiamento aggressivo e violento (cfr. pagine da 10 a 12 della sentenza impugnata), ha adeguatamente motivato quanto alla inconfigurabilità della scriminante della legittima difesa, anche putativa e all'eccesso colposo della stessa, così conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697 - 01;

Sez. 1, n. 36218 del 23/09/2010, Pisanello, Rv. 248288 - 01; Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205 - 01; Sez. 1, n. 15025 del 14/02/2006, di Pitrillo, Rv. 234040 - 01); Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d