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Ordinanza — n. 26396/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26396/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26396/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATINI MARCO nato a GENZANO DI ROMA il 29/11/1964 avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri ha condannato ABBATINI MARCO alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento della prova, e in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato;

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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accuse di abuso registrazione clandestina di conversazioni violazione delle norme procedurali perseguimento penale per diffamazione colpa del patrocinatore attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATINI MARCO nato a GENZANO DI ROMA il 29/11/1964 avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri ha condannato ABBATINI MARCO alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento della prova, e in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato;

Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de