Cassation appeal dismissed because the appellant's lawyer was not registered on the special Cassation barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer was not enrolled on the special barroll required for Cassation proceedings. The defense argued for procedural nullities and lack of participation rights, but the court focused solely on the lawyer's qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 37 D.Lgs 274/2000: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lawyer representing the appellant is not enrolled on the special barroll of the Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENZAKOUR MOHCIN nato il 16/12/1992 avverso la sentenza del 25/03/2022 del GIUDICE DI PACE di PALERMOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Palermo ha condannato BENZAKOUR MOHCIN alla pena di 12.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5,D.Lgs 286/98; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo l'omessa notifica del decreto al difensore, la nullità del decreto di citazione, la nullità della sentenza per lesione del diritto dell'imputato a partecipare al processo e il vizio di motivazione sull'affermazione résponsabilità;
Rilevato che la Corte d'Appello ha disposto la trasmissione alla Corte di Cassazione in quanto, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 274/2000, in assenza di parte civile ed essendo la pena solo pecuniaria, la sentenza è inappellabile; Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d