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Ordinanza — n. 26394/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against second-instance sentencing for bomb-making charges due to manifestly unfounded complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Sanginesi Katia and Apostol Gheorghe Catalin inadmissible as manifestly unfounded. The appellants argued that the lower court misinterpreted the Criminal Record Notice regarding their identification and improperly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the lower court adequately addressed the contradictory statements made by the defendants and exercised its discretionary power correctly in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals manifestly unfounded based on alleged misinterpretation of evidence or discretionary sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeals discretionary sentencing power bomb-making charges mitigating circumstances denial Criminal Record Notice inadmissible appeals contradictory statements porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis cod. pen.
artt. 648 cod. pen
art. 62- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
266818); Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANGINESI KATIA nato a ROMA il 30/06/1967 APOSTOL GHEORGHE CATALIN nato il 06/08/1974 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma del 13/9/2021, ha escluso la recidiva e, rideterminata la pena in anni due di reclusione, ha confermato nel resto la condanna di SANGEtNESI KATIA e APOSTOL GHERGHkE CATALIN in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2 L. 895/67; Rilevato che con il comune atto di ricorso si denunciano il vizio di motivazione:

1) in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'identificazione degli imputati; in specifico sarebbe stato travisato il contenuto della CNR nella quale si indicava che gli imputati hanno consentito l'accesso al locale dove è stata rinvenuta la "bomba";

2) quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, la cui sentenza si fonde e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente motivato quanto all'identificazione dei ricorrenti e sul punto non sussiste alcun travisamento (vedi CNR allegata al ricorso, dove a pag. 2 si dà atto che "dopo vari tentennamenti la stessa Sanginesi Katia ammetteva che anche quella pertinenza era nell'esclusiva disponibilità di tutti; componenti della sua famiglia");

Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con il riferimento all'assenza di elementi positivi e al comportamento tenuto, caratterizzato da dichiarazioni contraddittorie, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena, ciò anche quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen. (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am