Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded claims regarding crime elements and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Patrizio Panio inadmissible, ruling it manifestly unfounded and an attempt to force an alternative reading of the lower court's decision. The appellant argued that the appellate court failed to prove the absence of constitutive elements of the crime, specifically regarding the communication of his move to his mother. The court rejected this, noting the lower courts adequately addressed the timing of the communication relative to the police control, making the appeal baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and seeks to solicit a different reading of the judgment that is not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N.„ Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera del 25/2/2019, ha rideterminato la pena in mesi cinque di arresto e ha confermato nel resto la condanna PANIO PATRIZIO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma D.Lvo 159/2011 Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, in quanto, come risulterebbe dalla stessa sentenza impugnata, uno degli operanti avrebbe sostanzialmente confermato che il ricorrente si era trasferito dalla madre e che lo aveva comunque comunicato ai CC;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella di primo grado, evidenziando che la comunicazione è avvenuta successivamente al controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, ha adeguatamente risposto all'analoga censura dedotta con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.