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Ordinanza — n. 26389/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26389/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA GAETANO nato a NAPOLI il 29/07/1974 avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da TROTTA GAETANO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Gorizia, fatti del 23/3/2015, reato 291-bis D.P.R. 43/73, contrabbando TLE e quella della Corte Appello Milano, fatti del 6/2/2015, reato 640 cod. pen. evidenziando che, al di là della contiguità temporale, le condotte non sono omogenee e non c'è nessun elemento indicatore di una medesima ideazione;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando la vicinanza temporale e "geografica" tra le condotte e tra i fatti oggetto delle sue sentenze; Rilevato che il giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte criminose e alla totale assenza di elementi dai quali poter desumere che i due fatti possano essere inseriti in un unico disegno criminoso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto, conformandosi correttamente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr.

Parole chiave

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contraffazione di merci traffico di cocaina riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo indagine internazionale per truffa confisca dei proventi di reato prodotti provenienti dai paesi terzi

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA GAETANO nato a NAPOLI il 29/07/1974 avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da TROTTA GAETANO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Gorizia, fatti del 23/3/2015, reato 291-bis D.P.R. 43/73, contrabbando TLE e quella della Corte Appello Milano, fatti del 6/2/2015, reato 640 cod. pen. evidenziando che, al di là della contiguità temporale, le condotte non sono omogenee e non c'è nessun elemento indicatore di una medesima ideazione;

Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando la vicinanza temporale e "geografica" tra le condotte e tra i fatti oggetto delle sue sentenze; Rilevato che il giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte criminose e alla totale assenza di elementi dai quali poter desumere che i due fatti possano essere inseriti in un unico disegno criminoso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto, conformandosi correttamente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend