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Ordinanza — n. 26388/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26388/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASTINI ANTONINO nato a PALERMO il 20/07/1966 avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Palermo il 14/2/2022 ha condannato RAVASTINI ANTONINO alla pena di 180,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato come appello, si censura la dichiarazione di responsabilità; la mancata applicazione 131 bis cod. pen.; il mancato riconoscimento-generiche.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 26388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 651 cod. pen. Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato come appello, si censura la dichiarazione di responsabilità; la mancata applicazione 131 bis cod. pen.; il mancato riconoscimento-generiche.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena responsabilità scemata reati penali gravi errore nella commisurazione della pena risarcimento alle vittime di reati condotta illecita della polizia

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità; Rilevato che in sede di conclusioni il difensore non aveva richiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASTINI ANTONINO nato a PALERMO il 20/07/1966 avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Palermo il 14/2/2022 ha condannato RAVASTINI ANTONINO alla pena di 180,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato come appello, si censura la dichiarazione di responsabilità; la mancata applicazione 131 bis cod. pen.; il mancato riconoscimento-generiche.

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il primo giudice con il riferimento agli accertamenti effettuati dagli operatori di P.S. ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità; Rilevato che in sede di conclusioni il difensore non aveva richiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e che questa nel caso di specie non può essere oggetto di richiesta per la prima volta ',n sede di legittimità, in quanto la richiesta si fonda necessariamente su accertamenti in fatto che non sono consentiti in questa sede;

Rilevato che la doglianza oggetto dell'ultimo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con il riferimento alla congruità della pena e al comportamento tenuto, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.