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Ordinanza — n. 26386/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise responsibility declaration issue in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific offense but failed to specifically allege the lack of application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the appeal act. The court ruled that generic complaints regarding the declaration of responsibility are not permitted at this stage, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of complaint, such as the non-application of a specific procedural article regarding responsibility, was not specifically deduced in the act of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity of complaint declaration of responsibility second instance procedure court costs and fine censura formulata in modo carente attenuazione libera della pena prova liberatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
75, comma 2D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, formulata in termini generici, non è consentita in questa sede in quanto nell'atto di appello non era stata dedotta la questione afferente alla dichiarazione di responsabilità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod.
art. 129 cod. proc. pen
75, comma 2D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.;
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, formulata in termini generici, non è consentita in questa sede in quanto nell'atto di appello non era stata dedotta la questione afferente alla dichiarazione di responsabilità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna a un anno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Roma il 6/12/2021 nei confronti di TORNEO ANTONIO in relazioneitreato di cui all'art. 75, comma 2D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, formulata in termini generici, non è consentita in questa sede in quanto nell'atto di appello non era stata dedotta la questione afferente alla dichiarazione di responsabilità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec