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Sentenza — n. 26384/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26384/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Cassino con la sentenza pronunciata in data 3/3/2022 ha condannato DE BELLIS MARCO alla pena di quattrocento euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Avverso la sentenza ha presentato appello, qualificato come ricorso, l'imputato che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge con riferimento alla revoca dell'ammissione del teste del pubblico ministero e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 2 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. Avverso la sentenza ha presentato appello, qualificato come ricorso, l'imputato che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge con riferimento alla revoca dell'ammissione del teste del pubblico ministero e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida nozione di molestie ammende per infrazione procedurale estensione della procedura criminalità persistente termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Il Tribunale di Cassino con la sentenza pronunciata in data 3/3/2022 ha condannato DE BELLIS MARCO alla pena di quattrocento euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 2 cod. pen
Nel caso di specie, quindi, considerata la peculiare natura mista, sostanziale e processuale, riconosciuta alla querela, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., al ricorrente deve applicarsi la disciplina più favorevole e il reato deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., al ricorrente deve applicarsi la disciplina più favorevole e il reato deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BELLIS MARCO nato a CASSINO il 09/11/1986 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Cassino con la sentenza pronunciata in data 3/3/2022 ha condannato DE BELLIS MARCO alla pena di quattrocento euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha presentato appello, qualificato come ricorso, l'imputato che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge con riferimento alla revoca dell'ammissione del teste del pubblico ministero e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio. 3.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1,1ett 13), D.Lgs 150/2022 il reato di cui all'art.660 cod. pen., a meno che il reato non sia commesso in danno di persona incapace per infermità o per età, è procedibile a querela. 3.2. Dalla sentenza impugnata risulta che la persona offesa ha rimesso la querela in data 16 febbraio 2021 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 3.3. Nel caso di specie, quindi, considerata la peculiare natura mista, sostanziale e processuale, riconosciuta alla querela, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., al ricorrente deve applicarsi la disciplina più favorevole e il reato deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Mohammad, Rv. 274734; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 2766510; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D, Rv. 275924). L'intervenuta modifica del regime di procedibilità, infatti, comporta la rilevanza dell'atto abdicativo già ritenuto inefficace dai giudici di merito in conseguenza della pregressa procedibilità d'ufficio della fattispecie ascritta. Questa Corte, d'altro canto, ha chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini,Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processual