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Ordinanza — n. 26383/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural preclusion from prior settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Radico Franco inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had previously reformulated the sentence based on a settlement agreement where the parties agreed to specific grounds, thereby waiving other arguments. Consequently, the Cassation court ruled that any new claims regarding the lack of motivation were procedurally barred because they fell outside the scope of the agreed-upon settlement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties reach a settlement on appeal grounds, they implicitly waive all other and different arguments; any subsequent appeal based on those excluded grounds is inadmissible due to procedural preclusion.

Parole chiave

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procedural preclusion settlement agreement waiver of grounds inadmissible appeal Art. 599-bis c.p.p. attenuazione libera della pena rinuncia alla concessione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine al vizio di motivazione; Rilevato che l'art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3, cod.
Art. 599 c.p.p.
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine al vizio di motivazione; Rilevato che l'art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine al vizio di motivazione; Rilevato che l'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006
pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICE FRANCO nato a NAPOLI il 14/04/1972 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi de,1' art: 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di RADICE FRANCO in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs 159/2011;

Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine al vizio di motivazione; Rilevato che l'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294);

Rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo; Ritenuto pertanto che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti, al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de