Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26382/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26382/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOZZILLO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/04/1993 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna ad anni quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa, pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli il 16/12/2021 nei confronti di MOZZILLO ANTONIO, in relazione ai reati di cui agli artt. 23 L110/1975; 10 e 14 L. 497/74; 648 cod. pen.; 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti arma personale riduzione della pena ritiro della querela penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOZZILLO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/04/1993 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna ad anni quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa, pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli il 16/12/2021 nei confronti di MOZZILLO ANTONIO, in relazione ai reati di cui agli artt. 23 L110/1975; 10 e 14 L. 497/74; 648 cod. pen.; 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990;

Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'imputato aveva comunque confessato prima della celebrazione del rito abbreviato e che, invece, avrebbe considerato che nel corso della perquisizione, dopo un primo atteggiamento collaborativo, aveva negato di avere mai detenuto le armi; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento all'atteggiamento tenuto nelle prime fasi e durante la perquisizione e anche ritenendo strumentale la successiva confessione, ha adeguatamente motivato dando conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende