Ordinanza — n. 26381/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOUB MEHDI nato il 22/09/1995 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei dì reclusione ed euro 3.000 di multa pronunciata dal Tribunale di Modena il 3/11/2020 nei confronti di CHAOUB MEHDI in relazione ,reato di cui all'art. 6, comma 3 L. 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione art. 131-bis cod. pen;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOUB MEHDI nato il 22/09/1995 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei dì reclusione ed euro 3.000 di multa pronunciata dal Tribunale di Modena il 3/11/2020 nei confronti di CHAOUB MEHDI in relazione ,reato di cui all'art. 6, comma 3 L. 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione art. 131-bis cod. pen;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto i giudici di merito, la Corte di Appello a pag. 2 e inizio 3, hanno motivato facendo riferimento alla condotta e all'esistenza di precedenti penali e la motivazione sul punto non risulta palesemente illogica e pertanto non è sindaca bile; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così