Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOUB MEHDI nato il 22/09/1995 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei dì reclusione ed euro 3.000 di multa pronunciata dal Tribunale di Modena il 3/11/2020 nei confronti di CHAOUB MEHDI in relazione ,reato di cui all'art. 6, comma 3 L. 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione art. 131-bis cod. pen;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazioni alla legge sugli stranieri soggiorno illegale indennità di soggiorno all'estero protezione internazionale assoggettamento nel diritto degli stranieri carcerazione in diritto degli stranieri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOUB MEHDI nato il 22/09/1995 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei dì reclusione ed euro 3.000 di multa pronunciata dal Tribunale di Modena il 3/11/2020 nei confronti di CHAOUB MEHDI in relazione ,reato di cui all'art. 6, comma 3 L. 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione art. 131-bis cod. pen;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto i giudici di merito, la Corte di Appello a pag. 2 e inizio 3, hanno motivato facendo riferimento alla condotta e all'esistenza di precedenti penali e la motivazione sul punto non risulta palesemente illogica e pertanto non è sindaca bile; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così