Italian court dismisses appeal on criminal record continuity, ruling facts show no single criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request to recognize continuity between multiple convictions, finding the crimes resulted from contingent choices rather than a unified criminal design. The Supreme Court upheld this decision, stating the lower court's reasoning was logical and consistent with established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The court must reject an appeal challenging the denial of criminal record continuity when the lower court has logically demonstrated that the offenses stem from autonomous and contingent choices rather than a single criminal plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCA PASQUALE nato a VERSMOLD( GERMANIA) il 09/09/1985 avverso l'ordinanza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da MAGLIOCCA PASQUALE di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse da: Corte di Appello di Napoli del 16/10/2017, irrevocabile il 26/3/2019, reato 416-bis ed estorsioni commessio,Maddaloni.2010 e una il 2013;
Corte di Appello di Napoli del 6/2/2015, irrevocabile il 30/1/2017, art. 74 dpr 309/1990 aggravato ex art. 7 L. 203/91, commesso lCaserta fino a febbraio 2008 e 73 dpr. 309(1990 e art. 7 203/01, Maddaloni 24/10/2007; Corte di Appello di Napoli del 11/6/2015, irrevocabile il 14/12/2016, 73 dpr 309/1990, commesso a Maddaloni il 18/9/2013; Corte di Appello di Napoli del 9/7/2012, irrevocabile il 15/10/2013, art. 10 1.497/74 e 648 cod. pen., commesso a Maddaloni il 27/1/2011; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando la distanza temporale e la disomogeneità tra i reati così che questi non sarebbero espressione di un medesimo disegno criminoso quanto, piuttosto, di scelte assunte con decisioni contingenti e autonome;
Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che i reati rientrerebbero tutti nel programma associativo e sarebbero stati quindi nella sostanza tutti parte di un disegno criminoso complessivo; Ri/evato1 giudice dell'esecuzione ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che non vi fosse un medesimo disegno inziale e che i singoli reati, analizzati uno per uno, erano stati, piuttosto, il frutto di scelte contingenti, a seconda delle necessità del momento e mano a mano che se ne aveva la possibilità, così che la motivazione risulta logica e coerente e nella stessa si dà conto della corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così