Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Monza trial court's order inadmissible. The lower court had rejected a request to suspend a fine collection because the proposed probation measure did not affect the fine's execution, allowing only installment plans. The defense argued for suspension, but the appeal failed because it lacked specific criticisms of the decision as required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if formulated merely as a request without articulating specific grounds of criticism against the contested decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLI EMANUELE nato a MONZA il 11/06/1974 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'stanza di sospensione della cartella esattoriale per l'esecuzione della pena pecuniaria relativa a una condanna per la quale pende istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da MINUTOLI EMANUELE;
Rilevato che il giudice ha motivato il rigetto evidenziando che la misura alternativa non ha effetti sulla pena pecuniaria rispetto alla quale il condannato può chiedere solo la rateizzazione; Rilevato che con il ricorso la difesa chiede di annullare l'ordinanza; Rilevato che il ricorso è formulato nei termini della mera richiesta senza che sia articolata alcuna critica specifica al provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), cod. proc. pen.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d