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Ordinanza — n. 26376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRALIA FRANCESCO nato a CATANIA il 21/12/1962 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da PETRALIA FRANCESCO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 88/2003 Trib. Catania, Sez. Belpasso, irrevocabile 1'8/11/2012, art. 648 commesso il 6/10/2001; sent.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 619 cod. pen; Ordinanza — n. 26376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da PETRALIA FRANCESCO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 88/2003 Trib. Catania, Sez. Belpasso, irrevocabile 1'8/11/2012, art. 648 commesso il 6/10/2001; sent.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente altri reati allegazioni di persecuzione contraddittorie riabilitazione correità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 619 cod. pen
Catania irrevocabile 1'8/10/2014, reati art. 619 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRALIA FRANCESCO nato a CATANIA il 21/12/1962 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da PETRALIA FRANCESCO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 88/2003 Trib. Catania, Sez. Belpasso, irrevocabile 1'8/11/2012, art. 648 commesso il 6/10/2001; sent.

Trib. Catania irrevocabile 1'8/10/2014, reati art. 619 cod. pen. e 416-bis.1 commessi aprile maggio 2002, 629 e 416-bis.1 commesso dal 1997 al 2002; sent. Trib Catania irrevocabile il 15/8/2017 reato 628 cod. pen. commesso il 13/7/2000; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando che i reati, pure commessi per lo più con Alfio Mirabile, non sarebbero inseriti tutti nel contesto associativo e non sarebbero stati nella sostanza commessi al fine di agevolare il clan, circostanza questa che escluderebbe l'esistenza del medesimo disegno criminoso;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato il contesto nel quale sono stati commessi i reati e la costante contiguità con Alfio Mirabile, circostanza questa che emergerebbe anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; Rilevato giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte criminose e alla totale assenza di elementi dai quali poter desumere che la ricettazione e la rapina rientrassero tra i programmi dell'organizzazione o, comunque, che fossero il frutto di una preventiva ideazione criminosa dello stesso Petralia, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto, conformandosi correttamente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende