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Ordinanza — n. 26375/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26375/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATELLA GIORGIO nato a CALTANISSETTA il 04/05/1992 avverso l'ordinanza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da CANNATELLA GIORGIO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 225/2018 del Trib. di Caltanissetta, irrevocabile il 22/11/2019, reato art. 73, co. 5 DPR 309/1990 commesso il 15/3/2016; sent. 847/2016 Trib.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da CANNATELLA GIORGIO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 225/2018 del Trib. di Caltanissetta, irrevocabile il 22/11/2019, reato art. 73, co. 5 DPR 309/1990 commesso il 15/3/2016; sent. 847/2016 Trib.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti riduzione della pena recidiva nell'infrazione sanzioni penali criminalità persistente dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATELLA GIORGIO nato a CALTANISSETTA il 04/05/1992 avverso l'ordinanza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da CANNATELLA GIORGIO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 225/2018 del Trib. di Caltanissetta, irrevocabile il 22/11/2019, reato art. 73, co. 5 DPR 309/1990 commesso il 15/3/2016; sent. 847/2016 Trib.

Caltanissetta, irrevocabile il 10/12/2019, art. 73 DPR 309/1990 e 697 cod. pen. commessi il 30/11/2013; sent. 854/2000 CA Caltanissetta del 28/11/2019 irrevocabile il 12/5/2021, art. 73 DPR 309/1990 commesso il 1/4/2014; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando che l'istanza era formulata in termini generici e, comunque, che la distanza temporale tra i fatti è tale da evidenziare che i reati siano il risultato di una scelta di uno stile di vita e non di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che l'omogeneità dei reati sarebbe significativa dell'esistenza della continuazione;

Rilevato\irgiudice dell'esecuzione ha coerentemente e correttamente fondato il proprio giudizio sulla distanza temporale, elemento questo che esclude in termini radicali e assoluti l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.