Cassation court dismisses appeal against probation revocation for drug possession, citing lack of procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of probation for drug possession. The appellant argued the decision lacked motivation regarding the 17-month positive conduct period, but the court found no logical flaws. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.s.; In probation revocation cases, the court must examine overall conduct during the probation period, and appeals challenging the decision's motivation are inadmissible absent obvious illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PAMELA nato a ANCONA il 06/11/1988 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha revocato con decorrenza ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a SPINELLI PAMELA per avere ceduto 15 gr di hashish al marito detenuto, evidenziando che tale condotta risultava significativa dell'inutilità ab initio della misura svolta;
Rilevato che con il ricorso si deduce il su vizio di motivazione, soprattutto con riferimento alla revoca ex tunc laddove il periodo trascorso, circa 17 mesi, pari alla quasi totalità della pena, era stato positivo tanto che il Magistrato di Sorveglianza ha concesso la liberazione anticipata; Rilevato che il Tribunale, con il riferimento alla condotta posta in essere, consistita nell'introduzione in carcere di sostanza stupefacente ie ai contatti avuti con gli spacciatori, significativi di personalità incline a delinquere, ciò anche considerato che il marito aveva seguito, pure se con esito negativo, un programma di recupero, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione assunta, in ciò conformandosi alle giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.
Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01: "in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico"); Rilevato che tale conclusione, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende