Ordinanza — n. 26370/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMIRI EMIRJAN nato il 23/02/1995 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da DEMIRI EMIRJAN evidenziando la presenza di criticità, come la mancata fruizione di permessi premio, l'insufficiente revisione critica e la fragilità del programma proposto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26370/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMIRI EMIRJAN nato il 23/02/1995 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da DEMIRI EMIRJAN evidenziando la presenza di criticità, come la mancata fruizione di permessi premio, l'insufficiente revisione critica e la fragilità del programma proposto;
Rilevato che con il ricorso si denuncia l'illogicità della motivazione nella quale si dà atto dell'esistenza di elementi positivi, quale la regolare condotta tenuta, l'assenza di altre pendenze e la presenza di familiari che si sono dichiarati disposti a sostenerlo e supportarlo Rilevato che le doglianze si sostanziano in una richiesta di valutazione alternativa e diversa degli elementi analizzati dal giudice di merito il quale, di contro, ha dato adeguato conto delle ragioni che ha ritenuto prevalenti e ha così posto a fondamento della propria conclusione, così che questa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co